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Codice civile

Testo in vigore al

Sezione VII. Delle obbligazioni

Art. 2410 Emissione

1. Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori.

2. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.

Art. 2411 Diritti degli obbligazionisti

1. Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi puo' essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della societa'.

2. I tempi e l'entita' del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della societa'.

3. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entita' del rimborso del capitale all'andamento economico della societa'.

Art. 2412 Limiti all'emissione

1. La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, primo comma, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

2. Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

3. Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

4. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche estere.

5. I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, ovvero ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

6. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

7. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa' e alle riserve di attivita'.

8. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.

Art. 2413 Riduzione del capitale

1. Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2412, la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta piu' rispettato.

2. Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinche' l'ammontare del capitale sociale , della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la meta' dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Art. 2414 Contenuto delle obbligazioni

1. I titoli obbligazionari devono indicare:

  1. 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della societa', con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la societa' e' iscritta;

  2. 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

  3. 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;

  4. 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';

  5. 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

  6. 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

Art. 2414-bis Costituzione delle garanzie

1. La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

2. Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414.

3. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

Art. 2415 Assemblea degli obbligazionisti

1. L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

  1. 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

  2. 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

  3. 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;

  4. 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

  5. 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

2. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

3. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata dalle leggi speciali.

4. La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.

5. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.207

Art. 2416 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

1. Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

2. L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Art. 2417 Rappresentante comune

1. Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonche' le societa' fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399.

2. Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli amministratori della societa'.

3. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e puo' essere rieletto.
L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 2418 Obblighi e poteri del rappresentante comune

1. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la societa' e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

2. Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della societa' debitrice.

Art. 2419 Azione individuale degli obbligazionisti

1. Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.

Art. 2420 Sorteggio delle obbligazioni

1. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Art. 2420-bis Obbligazioni convertibili in azioni

1. L'assemblea straordinaria puo' deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalita' della conversione. La deliberazione non puo' essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

2. Contestualmente la societa' deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2346.

3. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.

4. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la societa' non puo' deliberare ne' la riduzione volontaria del capitale sociale, ne' la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facolta', mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

5. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio e' modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

6. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalita' della conversione.

Art. 2420-ter Delega agli amministratori

1. Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la facolta' di emettere in una o piu' volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

2. Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Sezione VIII. Dei libri sociali

Art. 2421 Libri sociali obbligatori

1. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve tenere:

  1. 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

  2. 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

  3. 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

  4. 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;

  5. 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;

  6. 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

  7. 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;

  8. 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.

2. I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

3. I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215.

Art. 2422 Diritto d'ispezione dei libri sociali

1. I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

2. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.

Sezione IX. Del bilancio

Art. 2423 Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico , dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.246

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.246

5. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

6. Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.

Art. 2423-bis Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  1. 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita'...;246

  2. 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;246

  3. 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

  4. 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

  5. 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

  6. 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

  7. 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Art. 2423-ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

4. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivita' esercitata.

5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

6. Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione e' ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.315

Art. 2424 Contenuto dello stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema.

Attivo:

  1. A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.

  2. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

    1. I - Immobilizzazioni immateriali:

      1. 1) costi di impianto e di ampliamento;

      2. 2) costi di sviluppo;

      3. 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

      4. 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

      5. 5) avviamento;

      6. 6) immobilizzazioni in corso e acconti;

      7. 7) altre.

      Totale.

    2. II - Immobilizzazioni materiali:

      1. 1) terreni e fabbricati;

      2. 2) impianti e macchinario;

      3. 3) attrezzature industriali e commerciali;

      4. 4) altri beni;

      5. 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

      Totale.

    3. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

      1. 1) partecipazioni in:

        1. a) imprese controllate;

        2. b) imprese collegate;

        3. c) imprese controllanti;

        4. d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

        5. d-bis) altre imprese;

      2. 2) crediti:

        1. a) verso imprese controllate;

        2. b) verso imprese collegate;

        3. c) verso controllanti;

        4. d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

        5. d-bis) verso altri;

      3. 3) altri titoli;

      4. 4) strumenti finanziari derivati attivi;

      Totale.

    Totale immobilizzazioni (B);

  3. C) Attivo circolante:

    1. I - Rimanenze:

      1. 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

      2. 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

      3. 3) lavori in corso su ordinazione;

      4. 4) prodotti finiti e merci;

      5. 5) acconti.

      Totale

    2. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

      1. 1) verso clienti;

      2. 2) verso imprese controllate;

      3. 3) verso imprese collegate;

      4. 4) verso controllanti;

      5. 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

      6. 5-bis) crediti tributari;

      7. 5-ter) imposte anticipate;

      8. 5-quater) verso altri;

      Totale.

    3. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

      1. 1) partecipazioni in imprese controllate;

      2. 2) partecipazioni in imprese collegate;

      3. 3) partecipazioni in imprese controllanti;

      4. 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

      5. 4) altre partecipazioni;

      6. 5) strumenti finanziari derivati attivi;

      7. 6) altri titoli.

      Totale.

    4. IV - Disponibilita' liquide:

      1. 1) depositi bancari e postali;

      2. 2) assegni;

      3. 3) danaro e valori in cassa.

      Totale.

    Totale attivo circolante (C).

  4. D) Ratei e risconti.

Passivo:

  1. A) Patrimonio netto:

    1. I - Capitale.

    2. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

    3. III - Riserve di rivalutazione.

    4. IV - Riserva legale.

    5. V - Riserve statutarie

    6. VI - Altre riserve, distintamente indicate.

    7. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

    8. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

    9. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

    10. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

    Totale.

  2. B) Fondi per rischi e oneri:

    1. 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

    2. 2) per imposte, anche differite;

    3. 3) strumenti finanziari derivati passivi;

    4. 4) altri.

    Totale.

  3. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

  4. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

    1. 1) obbligazioni;

    2. 2) obbligazioni convertibili;

    3. 3) debiti verso soci per finanziamenti;

    4. 4) debiti verso banche;

    5. 5) debiti verso altri finanziatori;

    6. 6) acconti;

    7. 7) debiti verso fornitori;

    8. 8) debiti rappresentati da titoli di credito;

    9. 9) debiti verso imprese controllate;

    10. 10) debiti verso imprese collegate;

    11. 11) debiti verso controllanti;

    12. 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

    13. 12) debiti tributari;

    14. 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

    15. 14) altri debiti.

    Totale.

  5. E) Ratei e risconti.246

2. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139.246

4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.