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Sez. 1, Sentenza n. 1522 del 09/11/2017 Ud. (dep. 15/01/2018) Rv. 272047 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - DISOBBEDIENZA | Inflizione della sanzione disciplinare della consegna - Comunicazione per iscritto - Rifiuto di sottoscrizione della verbale di riunione della commissione di disciplina e dell'avviso di conclusione del procedimento - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272047-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - DISOBBEDIENZA

Non integra il reato di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice penale militare di pace il rifiuto del militare di sottoscrivere, per presa visione, il verbale di riunione della commissione di disciplina e l'avviso di conclusione del procedimento attestanti l'inflizione a suo carico della sanzione della consegna, in quanto, prescrivendo l'art. 1398, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che al trasgressore sia comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio con la motivazione, l'ordine del superiore gerarchico di sottoscrivere i predetti documenti non è funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 173 cit. contenuta nella sentenza della C. Cost. n. 39 del 2011, bensì soltanto alla formazione di un atto avente mera natura endoprocedimentale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Legge 11/07/1978 num. 382 art. 4, Cod. Pen. Mil. Pace art. 173 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 1398 com. 4, DPR 18/07/1986 num. 545 art. 59, DPR 18/07/1986 num. 545 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)