Sez. 2, Sentenza n. 2240 del 29/10/1970 (Rv. 348391 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA ALLA PRONUNZIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONI ORDINARIE - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA ALLA PRONUNZIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONI ORDINARIE - NECESSITA.*
La pronuncia sulle spese non e accessoria alla pronuncia sulla Competenza, e quindi, nel caso che la parte censuri l'applicazione della regola sulla ripartizione delle spese, deve avvalersi dell'impugnazione ordinaria. (V 3945'69, mass n 344372 3114'69, mass n 343067).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)