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Sez. 2, Sentenza n. 2240 del 29/10/1970 (Rv. 348391 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA ALLA PRONUNZIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONI ORDINARIE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348391-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA ALLA PRONUNZIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONI ORDINARIE - NECESSITA.*

La pronuncia sulle spese non e accessoria alla pronuncia sulla Competenza, e quindi, nel caso che la parte censuri l'applicazione della regola sulla ripartizione delle spese, deve avvalersi dell'impugnazione ordinaria. (V 3945'69, mass n 344372 3114'69, mass n 343067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)