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Sez. L, Sentenza n. 5195 del 28/07/1983 (Rv. 430061 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - GIUDICATO PENALE DI CONDANNA CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE (CIVILE) DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA - CONSEGUENTE "ACTIO INDI" DELL'ENTE CREDITORE DI QUEST PRESCRIZIONE - TERMINI - MANCATA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI TALE ENTE NEL PROCESSO PENALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430061-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI OBBLIGATORI - GIUDICATO PENALE DI CONDANNA CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE (CIVILE) DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA - CONSEGUENTE "ACTIO INDI" DELL'ENTE CREDITORE DI QUEST PRESCRIZIONE - TERMINI - MANCATA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI TALE ENTE NEL PROCESSO PENALE - IRRILEVANZA.*

Dal giudicato penale di condanna per il reato di omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (nella specie: di cui alla legge 24 ottobre 1966 n. 934), con applicazione della sanzione (civile) del pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi evasi, nasce a favore dell'ente creditore di questa (nella specie: INPS) l'actio iudicati soggetta alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., a nulla rilevando la mancata Costituzione di parte civile di tale ente nel processo penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953, Legge 24/10/1966 num. 934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)