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Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

Testo in vigore al

Art. 15

1. L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali.

Titolo II. Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 16

1. Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianita' per ciascun professionista.

2. Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione e' sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

3. E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.

4. Gli albi riveduti debbono, a cura del Sindacato, essere comunicati al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro delle corporazioni ed ai Capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

5. Il Direttorio del Sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

6. Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, e' comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.

Art. 17

1. Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario:

  1. 1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

  2. 2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

  3. 3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

  4. 4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una Universita' del Regno;

  5. 5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello, o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

  6. 6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

  7. 7° avere la residenza nel capoluogo del circondariato nel quale si chiede l'iscrizione;

  8. 8) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista. Tale requisito non e' richiesto per coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino inscritti negli albi professionali.

2. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

3. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si' trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della nazione.

Art. 18

1. Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente puo' tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un Seminario o altro Istituto costituito presso un'Universita' del Regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonche' il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'Interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

Art. 19

1. Nel mese di ottobre di ogni anno i Direttori dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

4. Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la pratica prima del giorno stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami stessi.

Art. 20

1. L'esame di concorso per la professione di procuratore e' prevalentemente pratico, ed e' scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

2. Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

3. La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 21

1. Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di procuratore debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d'appello.

2. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo in Roma il tema per ciascuna prova scritta e' dato dalla Commissione esaminatrice la quale e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia o si compone di:

  1. 1) sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;

  2. 2) tre professori di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;

  3. 3) sei avvocati designati dal Sindacato nazionale fascista degli avvocati o procuratori.

3. Possono essere chiamati a fare parte della Commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

4. I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5. E' in facolta' del presidente di suddividere la Commissione in tre Sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della Commissione ripartisce fra le tre Sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione stessa per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

Art. 22

1. Nel caso in cui gli esami abbiano luogo presso le Corti d'appello, i candidati di una o piu' Corti possono essere raggruppati nella sede di altra Corte stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

2. In questo caso il tema, unico per ciascuna prova scritta, e' dato dal Ministro per la grazia e giustizia.

3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso Ministro, e ciascuna e' composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso una Universita' del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due avvocati designati dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianita' di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti al momento della nomina all'albo del capoluogo medesimo.

4. Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Art. 23

1. Il candidato agli esami per la professione di procuratore, nella domanda di ammissione al concorso, o con atto separato da presentarsi alla Commissione esaminatrice non oltre l giorno successivo alle prove orali da lui sostenute, deve dichiarare l'ordine di preferenza delle sedi del distretto della Corte d'appello poste a concorso, secondo il quale aspira all'iscrizione.

2. La mancanza di questa dichiarazione importa rinunzia al concorso.

3. Ogni Commissione esaminatrice forma, secondo la votazione conseguita dai singoli candidati, la graduatoria di merito di coloro che abbiano riportato l'idoneita', e, per ciascuno dei concorrenti che siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, stabilisce, in base alla graduatoria ed all'ordine delle preferenze da lui dichiarate, il tribunale presso il quale potra' essere iscritto.

4. Nella formazione della graduatoria, a parita' di votazione, e' data la precedenza nell'ordine seguente:

  1. 1° agli orfani di guerra ed ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, agli orfani dei caduti per la causa nazionale ed ai figli dei mutilati ed invalidi per la causa stessa;

  2. 2° alle madri, alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

  3. 3° a coloro che siano figli di un avvocato o di un procuratore iscritto nell'albo di uno dei tribunali compresi nel distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, al quale si riferisce il concorso, o gia' iscritti nell'albo stesso e deceduti nel biennio anteriore alla data del decreto ministeriale col quale fu indetto il concorso;

  4. 4° ai coniugati con prole sui coniugati senza prole ed a questi ultimi sui non coniugati;

  5. 5° a coloro che riportarono una maggiore votazione nell'esame di laurea.

5. Ogni graduatoria, sottoscritta dal presidente e dal segretario, e' pubblicata mediante deposito presso il Sindacato degli avvocati e procuratori del capoluogo del distretto della Corte di appello al quale si riferisce, ed e' comunicata a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del distretto medesimo assieme ad una copia delle domande dei vincitori per l'ammissione agli esami, e, se del caso, delle dichiarazioni da essi presentate a norma del primo comma del presente articolo.

6. Nell'ipotesi preveduta dall'articolo precedente le graduatorie sono formate distintamente per ogni distretto dalla commissione unica e vengono pubblicate mediante deposito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ciascuna di esse, corredata in conformita' del precedente comma, e' comunicata, a cura del Ministero, a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del distretto al quale si riferisce.

Art. 24

1. L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

3. Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilita', ordina l'iscrizione.

4. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

5. Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. La deliberazione, unica per tutti i candidati, e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Questo ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

7. Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla Commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.

8. I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dello art. 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorche' abbiano gia' ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di piu' aspiranti la scelta e' determinata dalla graduatoria del concorso: Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Direttorio di ciascun Sindacato, mediante avviso da affiggersi nei locali del Sindacato medesimo aperti al pubblico.

9. Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovatiti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall'affissione dell'avviso.

10. Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

Art. 25

1. Il procuratore iscritto nell'albo della circoscrizione da almeno due anni puo' chiedere il trasferimento ad altra sede nella quale intenda fissare la residenza, purche' non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

2. Il trasferimento non interrompe l'anzianita' di iscrizione.

3. Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non puo' superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'art. 19 e, qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore a dieci, si puo' far luogo, nell'anno, ad un trasferimento.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate al Direttorio del Sindacato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa il numero dei posti a concorso. Nella loro decisione si tiene conto, oltre che delle benemerenze militari, politiche e demografiche degli aspiranti, dell'appartenenza per origine o per precedente residenza al distretto della Corte d'appello, dell'anzianita' professionale, dell'esito degli esami, dei motivi di famiglia, nonche' della condizione di orfano di avvocato deceduto nel biennio, stabilita dall'art. 23, n. 3.

5. Per la iscrizione in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'art. 31.

Art. 26

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

  1. a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;

  2. b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;

  3. c) i professori di ruolo delle Universita' del Regno o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.

  4. d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento di materia attinente all'esercizio professionale;

  5. e) coloro che per almeno dodici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato particolare capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni.

2. Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 31.

3. Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorita' giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione dalle funzioni medesime.

Art. 27

1. Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' necessario:

  1. 1° possedere i requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 17;

  2. 2° avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art. 28;

  3. 3° avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata.

2. E' applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'art. 17, comma terzo.

Art. 28

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e' unico in tutto il Regno e si svolge ogni anno in Roma.

2. All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa.

Art. 29

1. Le prove dell'esame di cui all'articolo precedente sono scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

  1. a) il diritto e la procedura civile;

  2. b) il diritto commerciale;

  3. c) il diritto e la procedura penale;

  4. d) il diritto amministrativo.

3. La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

4. La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza e' necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

5. La Commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:

  1. 1) tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, o due di grado non inferiore al quinto;

  2. 2) un professore di ruolo di materie giuridiche presso una Universita' del Regno;

  3. 3) tre avvocati designati dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

6. Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

7. I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

8. Si applica la disposizione dell'art. 21, comma sesto.

9. Le modalita' dell'esame saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a norma dell'art. 101.

Art. 30

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purche' siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17:

  1. a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;

  2. b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'art. 34, indipendentemente dall'anzianita' nel grado o nell'ufficio ivi indicati;

  3. c) gli ex prefetti del Regno con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno;

  4. d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento;

  5. e) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale;

  6. f) coloro che per almeno quindici anni siano stati vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello nei sensi di cui all'art. 26, lettera e) .

Art. 31

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

2. Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino' motivi di incompatibilita' ordina l'iscrizione.

3. Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

4. Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

5. La deliberazione e' motivata ed e' notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore del Re, al quale sono trasmessi altresi' i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore del Re riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo .

6. Qualora il Direttorio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo, l'interessato puo', entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla Commissione centrale, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

Art. 33

1. Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che e' tenuto dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali.4

3. Questo termine e' ridotto a tre anni per gli ex prefetti del Regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di brado.

4. Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo speciale chi non e' iscritto nell'albo di un Tribunale.

5. Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale.

6. Il Direttorio del Sindacato Nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

7. Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni in concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.

Art. 34

1. Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorche' non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

  1. a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d'insegnamento;4

  2. b) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d'appello o altro equiparato;

  3. c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato;

  4. d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale.

2. Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

Art. 35

1. Le deliberazioni del Direttorio del Sindacato Nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

2. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

3. Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.