Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato
Testo in vigore al
Titolo I. Del patrimonio dello Stato - Dei contratti.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprieta', sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.
2. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.
3. Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.
Art. 2
1. A cura del ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.
2. Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato.
3. Il regolamento determinera' le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.
Art. 3
1. I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovra' farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessita' alla trattativa privata.
2. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione.
3. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si sieno rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne da' comunicazione alle altre amministrazioni.
Art. 4
1. Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
2. Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacita' e serieta' che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.
3. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.
Art. 5
1. I progetti di contratti devono essere comunicati al consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 300,000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 150,000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.152123274647
2. Il consiglio di Stato dara' il parere, tanto sulla regolarita' del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterra' di chiedere.
3. Il parere del consiglio di Stato sara' dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.
4. Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte.29
Art. 5-bis
1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, nonche' per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma.
Art. 6
1. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
Art. 7
1. Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della meta'.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
Art. 9
1. Qualora, nella esecuzione chi un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessita' di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al consiglio di Stato per il parere.154647
Art. 10
1. Per l'acquisto all'estero di combustibili, di tabacchi, di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale, di macchinari, di strumenti ed oggetti di precisione che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' per l'esecuzione allo estero di lavori relativi ai beni predetti e per il noleggio delle navi destinate ai trasporti di combustibili, l'amministrazione puo' provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri a trattativa privata.
2. Ai relativi contratti non sono applicabili le norme contenute negli articoli 5, 6, secondo comma, e 19 del presente decreto.
3. Per l'acquisto e la permuta all'estero di terreni edificatori ed edifici da destinarsi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari non si applica il disposto degli articoli 5 e 6, secondo comma, del presente decreto.
Art. 11
1. Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore e' obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di la' di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
2. In questo caso sara' all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.
3. L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del consiglio di Stato.
Art. 12
1. I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessita' da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto.
2. Per le spese ordinarie la durata non puo' oltrepassare i nove anni.
3. Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.
4. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si puo' stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.
6. Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.
7. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applicano agli enti locali e agli altri enti pubblici nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.
Art. 12-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1989, N. 65
Art. 13
1. Deve essere nuovamente sentito il consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne gia' sottoposto all'esame di detto consiglio.
Art. 14
1. Deve essere sentito il parere del consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando cio' che l'amministrazione da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 20,000.1524
2. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per la esecuzione del medesimo contratto.
3. Deve essere sentito il consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale.29
Art. 15
1. Deve essere sentito il consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione abbandona superi le lire 5000.1529
2. La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto, debbono risultare da atti addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il consiglio di Stato, se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalita' eccedente le lire 5000.
Art. 16
1. I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.
2. I processi verbali, di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.
3. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.
4. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici pubblico o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.
5. Il deliberatario non puo' impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.
Art. 16-bis
1. Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.
2. Sono altresi' a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformita' del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro.
3. Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.
4. Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni o aziende autonome. La causale del versamento dovra' indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo.
5. L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.
6. In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma e' aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.
7. In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma.