Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14161 del 24/05/2019 (Rv. 654220 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ - IN GENERE | Deducibilità - Limiti - Vizi comportanti l'inesistenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ - IN GENERE
Le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)