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Sez. 3, Ordinanza n. 3447 del 14/10/1966 Cc. (dep. 12/05/1967) Rv. 104147 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - DISCIPLINA - REVOCA NON OBBLIGATORIA - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1966-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104147-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - DISCIPLINA - REVOCA NON OBBLIGATORIA - ELEMENTI DI GIUDIZIO.*

L'istituto della revoca del mandato di cattura, nelle sue specificazioni di revoca per motivi di legittimita e revoca per motivi di opportunita, trova applicazione quando il mandato non abbia ancora avuto esecuzione e deve ritenersi disciplinato con pieno parallelismo con gli istituti, concernenti i mandati gia eseguiti, della scarcerazione e della liberta provvisoria, rispettivamente. Conseguentemente, riguardo alla revoca non obbligatoria, le ragioni, discrezionalmente apprezzabili, su cui il relativo provvedimento deve fondarsi, concernono la valutazione dei medesimi elementi di giudizio (circostanze del fatto e qualita morali della persona) che devono essere presi in considerazione nella Determinazione relativa alla concessione della liberta provvisoria. (prima parte. Sul presupposto della non avvenuta esecuzione, Conf 100641, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)