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Sez. L, Sentenza n. 11955 del 21/09/2001 (Rv. 549402 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile da fatto illecito - Lesione di interessi legittimi - Risarcibilità - Limiti - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Fattispecie relativa a tardivo inquadramento di dipendente postale in conseguenza del ritardato espletamento di prove concorsuali.
Stato
decisa il 2001-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549402-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall'emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della P.A., lesivi di situazioni di interesse legittimo, dipende in concreto dal necessario accertamento dell'effettività del danno e della sua "ingiustizia", dall'esistenza di un nesso causale fra l'evento ed il comportamento illegittimo della p.a. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa dell'amministrazione, che va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell'azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento proposta da un dipendente postale, che - avendo partecipato ad un concorso interno per l'inquadramento in una superiore qualifica - era stato ammesso con grave ritardo a sostenere la prova orale, a causa della formulazione da parte della commissione esaminatrice di un giudizio negativo erroneo nella valutazione della sua prova scritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/05/1998 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)