Sez. 2, Sentenza n. 3416 del 08/07/1978 (Rv. 392873 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA - DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI - ISTITUTO O STRUTTURA SPROVVISTA DI PERSONALITA GIURIDICA MA INSERITA NELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA PERSONA GIURIDICA - DISCIPLINA EX ART 600 COD CIV - INAPPLICABILITA - DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA A FAVORE DI DETTO ISTITUTO O STRUTTURA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA - DI RICEVERE PER TESTAMENTO - ENTI NON RICONOSCIUTI - ISTITUTO O STRUTTURA SPROVVISTA DI PERSONALITA GIURIDICA MA INSERITA NELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA PERSONA GIURIDICA - DISCIPLINA EX ART 600 COD CIV - INAPPLICABILITA - DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA A FAVORE DI DETTO ISTITUTO O STRUTTURA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Qualora in un testamento sia chiamato a succedere un istituto od una struttura sprovvista di personalita giuridica, ma inserita nell'organizzazione di una persona giuridica, non si puo applicare l'art 600 cod civ relativo alle Disposizioni a favore di un ente non riconosciuto, perche l'organo della persona giuridica non e un ente non riconosciuto, ne da assoggettare ad un procedimento di Costituzione o di riconoscimento e neppure e il soggetto a cui favore va la disposizione testamentaria, la quale e pienamente valida, sempre che il giudice accerti attraverso i rapporti di titolarita ed organizzazione esistenti fra l'ente ed il proprio istituto o struttura organizzativa che beneficiario della disposizione sia l'ente medesimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 600 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)