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Sez. 2, Sentenza n. 855 del 16/03/1968 (Rv. 332162 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - NORMA DI UN REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DIRETTA PRINCIPALMENTE A DETERMINARE L'AREA E L'AMPIEZZA MINIMA DEI CORTILI ED A LIMITARE L'ALTEZZA DEI MURI PROSPICIENTI - ART 55 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI TRANI - NORMA NON INTEGRATIVA DEL COD CIV - DIRITTO DEI PRIVATI AL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1968-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332162-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - NORMA DI UN REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DIRETTA PRINCIPALMENTE A DETERMINARE L'AREA E L'AMPIEZZA MINIMA DEI CORTILI ED A LIMITARE L'ALTEZZA DEI MURI PROSPICIENTI - ART 55 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI TRANI - NORMA NON INTEGRATIVA DEL COD CIV - DIRITTO DEI PRIVATI AL RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Non puo considerarsi integrativa delle Disposizioni del codice civile sulle distanze da osservarsi nelle costruzioni, a sensi degli artt. 872 ed 873 dello stesso codice, la norma di un regolamento edilizio (nella specie, art. 53 del regolamento edilizio del comune di trani) che sia diretta principalmente a determinare l'area e l'ampiezza minima dei cortili, ai fini della tutela dell'interesse pubblico inerente alle esigenze igieniche, e sia diretta, altresi, a limitare l'altezza dei muri prospicienti sui cortili medesimi, in relazione alla distanza fra le opposte pareti. Una norma siffatta, essenzialmente intesa ad assicurare la funzionalita e la salubrita dei cortili, cioe degli spazi interni di un unico fabbricato e non gia la distanza nelle costruzioni su fondi finitimi appartenenti a diversi proprietari, non e integrativa o modificativa delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, sicche la sua violazione puo dar luogo soltanto al risarcimento del danno, non anche alla riduzione in pristino per fini privati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)