Sez. 2, Sentenza n. 10641 del 25/06/1985 Ud. (dep. 14/11/1985) Rv. 171047 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO - PORTO ABUSIVO - COLTELLO COMUNE - NON È OGGETTO ATTO AD OFFENDERE - APPLICABILITÀ DEL FURTO DI LIEVE ENTITÀ - STRUMENTI DA PUNTA E TAGLIO - ESCLUSIONE.*
ARMI - ARMI DA TAGLIO - PORTO ABUSIVO - COLTELLO COMUNE - NON È OGGETTO ATTO AD OFFENDERE - APPLICABILITÀ DEL FURTO DI LIEVE ENTITÀ - STRUMENTI DA PUNTA E TAGLIO - ESCLUSIONE.*
Il coltello comune, pure se con lama appuntita, non è arma propria ma arma impropria, come tale rientrante nell'ampia categoria di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. Esso, però, non è compreso nel concetto di oggetti Atti ad offendere a cui sia applicabile, in caso di porto illegale, l'attenuante del fatto di lieve entità prevista dalla seconda parte del terzo comma dell'art. 4 dovendosi escludere da tale concetto gli strumenti da punta e taglio. (contra sez. Unite 27 novembre 1982 n. 861, imp. Peola andrea, che ha risolto il contrasto n. 900048).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)