Sez. L, Sentenza n. 1673 del 07/03/1983 (Rv. 426522 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - IN GENERE - PRINCIPI SULLA MORA DELLA P.A. - APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLE DOGANE - INCLUSIONE - INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE - INTERESSI MORATORI - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - IN GENERE - PRINCIPI SULLA MORA DELLA P.A. - APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI - FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLE DOGANE - INCLUSIONE - INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE - INTERESSI MORATORI - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Il principio secondo cui la P.a. Non può considerarsi in mora, per il pagamento di quanto è da essa dovuto, sino a quando non abbia espletato tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge sulla contabilità generale dello stato è applicabile, oltre che allo stato e a quegli enti pubblici ai quali per legge è estesa quella normativa, anche alla liquidazione dell'indennità a carico del fondo di previdenza del personale delle dogane, istituito con la legge 12 luglio 1912 n. 812, nonostante la Mancanza di un richiamo esplicito delle norme proprie della contabilità generale dello stato, essendo la liquidazione di tale indennità modellata sulla procedura relativa all'impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento dei debiti dello stato. (Conf 4140/82, mass n 422120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 1827 art. 270, DPR 04/12/1956 num. 1572
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)