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Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 20/02/2001 (Rv. 543960 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Criteri distintivi - Inammissibilità della prima - Ammissibilità della seconda.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543960-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale (la quale rientra nel divieto dello "jus novorum" sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.) e l'eccezione riconvenzionale (la quale può essere, invece, proposta per la prima volta in grado di appello) consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, in tutto o in parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)