diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1815 del 09/07/1966 (Rv. 323545 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - NOZIONE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE- OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE- OBBLIGHI DEL GIUDICE - INOSSERVANZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323545-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - NOZIONE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE- OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE- OBBLIGHI DEL GIUDICE - INOSSERVANZA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il titolo esecutivo si identifica nel documento dal quale il diritto che si vuole forzatamente realizzare, risulti certo, liquido ed esigibile. Conseguentemente, proposta opposizione a precetto di pagamento, il giudice, nell'interpretare il giudicato esterno, e tenuto ad accertare se il credito preteso risulti accertato e liquidato dal documento cui si vuol attribuire valore di titolo esecutivo. L'omissione di tale accertamento e censurabile in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)