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Sez. U, Sentenza n. 1668 del 15/12/1973 Ud. (dep. 20/02/1974) Rv. 126262 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE AL COIMPUTATO NON APPELLANTE - OBBLIGO - ESCLUSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126262-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE AL COIMPUTATO NON APPELLANTE - OBBLIGO - ESCLUSIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

La notifica del decreto di citazione al coimputato non appellante non e prescritta a pena di nullita, e l'omissione non pregiudica il dispiegarsi dell'effetto estensivo che puo farsi valere anche in Sede esecutiva, stante il principio che debbono essere applicati, anche di ufficio, al non impugnante gli effetti favorevoli della nuova sentenza quando modifichino obiettivamente la situazione di fatto e di diritto rispetto a quella fissata dal primo giudice. L'esattezza di quest'orientamento trova conferma da un lato nella considerazione che il decreto di citazione deve essere notificato solo alle parti, e dall'altro la circostanza che il coimputato non appellante, nel momento in cui viene emesso il riferito decreto di citazione, non e ancora parte, pur potendo acquisire tale qualita in seguito, qualora intervenga effettivamente in giudizio non per far valere un diritto autonomo che non puo avere a causa dell'acquiescenza prestata alla decisione del giudice di primo grado, ma unicamente quale beneficiario dell'eventuale accoglimento dei motivi dedotti dal coimputato attivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)