diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 18652 del 08/07/2024 (Rv. 671749-01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671749-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)