diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9011 del 21/08/1991 (Rv. 473597 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Legittimità - Condizioni - Accertamento giudiziale dell'opportunità circa il potere dispositivo del datore di lavoro in ordine al luogo di adempimento - Divieto - Inevitabilità del trasferimento per soppressione del posto di provenienza e vacanza di quello di destinazione - Requisito di legittimità del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473597-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti

L'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., stabilendo che il trasferimento del lavoratore non può essere disposto se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, non esige che tali ragioni siano indicate nello stesso provvedimento di trasferimento (che, a differenza del licenziamento, non necessita neppure della forma scritta), sicché esse debbono essere enunciate (e dimostrate) solo in caso di contestazione da parte del dipendente. Nè il potere dispositivo del datore di lavoro in ordine al luogo di adempimento della prestazione lavorativa è sindacabile dal giudice sotto il profilo dell'opportunità, potendo anche estrinsecarsi nella scelta tra più soluzioni organizzative che siano tutte egualmente ragionevoli, senza che l'inevitabilità del trasferimento del lavoratore, determinata dalla inutilizzabilità della sua prestazione lavorativa nel posto di provenienza perché soppresso e dalla vacanza del posto ove lo stesso sia trasferito, costituisca requisito di legittimità del suo provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)