Sez. 2, Sentenza n. 3314 del 07/03/2001 (Rv. 544510 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE | Legittimazione attiva e passiva - Condizione dell'azione - Configurabilità - Sopravvenienza nel corso del processo - Anche in secondo grado - Ammissibilità - Difetto di legittimazione al momento della decisione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Non fondatezza della domanda - Declaratoria conseguente.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE
Nell'actio negatoria servitutis, in cui la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, la lite può proseguire per la emanazione della sentenza di merito ove la legittimazione di una delle parti, mancando all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, anche di secondo grado, dato che, rappresentando la legittimazione ad agire una condizione dell'azione, è sufficiente che essa sussista al momento della decisione; mentre, ove tale legittimazione, con riferimento a detto momento, manchi, non sorge la necessità della chiamata in causa del soggetto che risulti effettivo proprietario del fondo, ed il giudice dovrà respingere, nel merito, la domanda così come proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)