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Sez. 3, Sentenza n. 2576 del 05/12/1970 (Rv. 348935 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO- FALLIMENTO INTERVENUTO DOPO IL PIGNORAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348935-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILE PIGNORATO- FALLIMENTO INTERVENUTO DOPO IL PIGNORAMENTO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA.*

Spetta al giudice delegato il potere di autorizzare, a norma dello art 560 cod proc civ la rinnovazione della locazione dell'immobile, in relazione al quale, la dichiarazione di fallimento del proprietario essendo intervenuta dopo il pignoramento, l'ufficio fallimentare abbia deliberato di procedere alla vendita ai sensi dell'art 107 del decreto n 267 del 1942.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)