Sez. 1, Sentenza n. 822 del 28/03/1966 (Rv. 321651 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - MORTE O INCAPACITA DEL MANDANTE O DEL MANDATARIO - MANDATO PER ATTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI UNA IMPRESA - ESTINZIONE IN CASO DI MORTE O INCAPACITA DEL MANDATARIO.*
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - MORTE O INCAPACITA DEL MANDANTE O DEL MANDATARIO - MANDATO PER ATTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI UNA IMPRESA - ESTINZIONE IN CASO DI MORTE O INCAPACITA DEL MANDATARIO.*
Il disposto dell'art.1722 n.4 cod. civ. secondo cui il mandato che ha per oggetto il compimento di Atti relativi all'Esercizio di una impresa non si estingue se l'Esercizio dell'impresa e continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi, trova applicazione solo in caso di morte, di interdizione, o di inabilitazione del mandante-imprenditore e non gia anche del mandatario.Infatti, venuta meno la fisica possibilita di una esecuzione del mandato da parte del soggetto in cui il mandante ha riposto la sua fiducia, non si puo imporre allo stesso mandante di nutrire eguale fiducia negli eredi del mandatario. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)