Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 09/06/1972 (Rv. 358771 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - NECESSITA - LIMITI - TRASGRESSIONE DI NORME DI CONDOTTA OBBLIGATORIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - NECESSITA - LIMITI - TRASGRESSIONE DI NORME DI CONDOTTA OBBLIGATORIE.*
Il principio secondo il quale il magistrato di merito deve valutare il reciproco comportamento dei coniugi, ai fini della separazione personale, non trova applicazione, qualora i fatti posti a base della istanza di separazione integrano un'ipotesi di trasgressione a precise norme di condotta, alla cui osservanza ciascun coniuge e tenuto in ogni caso, anche se l'altro coniuge sia incorso in identica o piu grave violazione di precetti giuridici. (Conf 178'71, mass n 349568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)