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Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 09/06/1972 (Rv. 358771 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - NECESSITA - LIMITI - TRASGRESSIONE DI NORME DI CONDOTTA OBBLIGATORIE.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358771-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - NECESSITA - LIMITI - TRASGRESSIONE DI NORME DI CONDOTTA OBBLIGATORIE.*

Il principio secondo il quale il magistrato di merito deve valutare il reciproco comportamento dei coniugi, ai fini della separazione personale, non trova applicazione, qualora i fatti posti a base della istanza di separazione integrano un'ipotesi di trasgressione a precise norme di condotta, alla cui osservanza ciascun coniuge e tenuto in ogni caso, anche se l'altro coniuge sia incorso in identica o piu grave violazione di precetti giuridici. (Conf 178'71, mass n 349568).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)