Sez. 2, Sentenza n. 464 del 14/01/2016 (Rv. 638213 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Tribunale monocratico - Modelli decisionali - Richiesta di trattazione mista - Mancata discussione orale - Difesa e contraddittorio - Violazione - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
L'adozione, innanzi al tribunale in composizione monocratica, del modello a trattazione scritta, in luogo di quella mista richiesta dalla parte, non è causa di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio o di difesa, attesa l'equipollenza tra i detti modelli decisionali, salvo che la parte dimostri una lesione concreta del diritto di difesa mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare ed approfondire, ad integrazione dei precedenti atti difensivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)