Sez. 5 - , Ordinanza n. 27621 del 30/10/2018 (Rv. 650969 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi presentata con un ritardo di oltre novanta giorni - Dichiarazione omessa - Equiparazione - Conseguenze in tema di crediti di imposta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni deve considerarsi omessa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, con la conseguenza che non possono utilizzarsi in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta indicati nella stessa.
Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)