Sez. U, Sentenza n. 1158 del 22/04/1971 (Rv. 351277 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CORTE DEI CONTI - MOTIVI DEL RICORSO - LIMITI - ATTINENZA ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - MOTIVI RELATIVI AL MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CORTE DEI CONTI - MOTIVI DEL RICORSO - LIMITI - ATTINENZA ALLA GIURISDIZIONE - NECESSITA - MOTIVI RELATIVI AL MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'art 111 della Costituzione ammette il ricorso per Cassazione contro le decisioni della Corte dei conti solo per motivi inerenti alla giurisdizionè ipotesi che si verifica unicamente quando insorga contestazione sull'appartenenza alla Corte stessa del potere di decidere. Il Sindacato previsto dalla citata norma della Costituzione non puo essere invocato in ordine ad asseriti vizi di legittimita in procedendo o in judicando, che attengono al modo in cui la giurisdizione e stata concretamente esercitata. (nella specie la Corte dei conti aveva dichiarato irricevibile, per tardivita, il ricorso proposto avverso il decreto di rigetto, da parte del ministero del tesoro, di una domanda di pensione di guerra. La Corte suprema, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte dei conti, ha enunciato il principio di cui in massima). (Conf 2123'64).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)