Sez. 3, Sentenza n. 3242 del 07/02/1990 Ud. (dep. 06/03/1990) Rv. 183586 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - INCERTEZZA ASSOLUTA SULL'IMPUTAZIONE - ESAME DEGLI ATTI AD INTEGRAZIONE DEL DECRETO - POSSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE: RISULTATI DI ANALISI COMUNICATE ALL'IMPUTATO.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - INCERTEZZA ASSOLUTA SULL'IMPUTAZIONE - ESAME DEGLI ATTI AD INTEGRAZIONE DEL DECRETO - POSSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE: RISULTATI DI ANALISI COMUNICATE ALL'IMPUTATO.*
L'incertezza assoluta sui fatti che determinano l'imputazione dà luogo a nullità assoluta soltanto quando manchi ogni indicazione utile per consentire all'imputato di svolgere le sue difese anche attraverso l'esame dell'incartamento processuale e delle risultanze in esso contenute. (nella specie si verteva in materia di inquinamento idrico per superamento dei limiti di accettabilità: la Corte ha escluso la nullità, poiché nel mandato di comparizione e nel decreto di citazione erano precisati tutti i dati necessari, ad eccezione della specificazione dei parametri concretamente superati e del loro quantum, estremi che tuttavia risultavano dalle numerose analisi comunicate all'imputato). (Conf mass n 176794; (Conf mass n 169740; (Conf mass n 169318).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)