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Sez. 5, Sentenza n. 19512 del 16/07/2024 (Rv. 672013-02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Transfer pricing - art. 1, comma 281, della l. n. 147 del 2013 - Norma di interpretazione autentica - Portata retroattiva - Contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672013-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di transfer pricing, l'art.1, comma 281, della l. n. 147 del 2013, che ha esteso ai fini Irap l'applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR ai periodi di imposta anteriori rispetto alla sua entrata in vigore, avendo natura di norma di interpretazione autentica, produce effetti anche per il passato e tale portata retroattiva non contrasta con gli artt. 3 e 41 Cost., non essendo manifestamente irragionevole, né contrario alla libertà di iniziativa economica, prevedere, per la violazione di una norma, un effetto più grave rispetto alla disciplina previgente.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 281 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)