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Sez. U - , Ordinanza n. 31311 del 03/11/2021 (Rv. 662651 - 02)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Oggetto - Decisione della controversia - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662651-02

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

È inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE, che implichi in realtà la devoluzione al giudice dell'Unione europea del compito di decidere la controversia oggetto di lite, in quanto il giudice nazionale con il rinvio non si spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita appunto da quel giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Tratt. Internaz. 23/05/1957, Tratt. Internaz. 13/12/2007

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)