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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016 (Rv. 640645 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Elementi di prova - Esame - Enunciazione del relativo giudizio - Sufficienza - Esclusione - Descrizione del processo cognitivo determinante il giudizio finale - Necessità.
Stato
decisa il 2016-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640645-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa. (Principio enunciato con riferimento all'art 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione vigente "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 132, Cod. Civ. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)