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Sez. 5, Sentenza n. 12975 del 21/10/1999 Ud. (dep. 12/11/1999) Rv. 214723 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Nullità o inutilizzabilità degli atti - Deroga del rito abbreviato ai principi in tema - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie: dichiarazioni rese da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito nella qualità di indagato.
Stato
decisa il 1999-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214723-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Nell'ambito del giudizio abbreviato il giudice può valutare tutti gli atti legittimamente acquisiti durante le indagini preliminari ad eccezione di quelli colpiti da nullità ed inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevabilità di ufficio nonché dell'insanabilità di queste situazioni derogato, espressamente né implicitamente, da norma alcuna e dovendosi escludere l'incompatibilità del rito con il precetto che le concerne. Ne consegue che le citate sanzioni comportano l'invalidità della pronuncia sull'ammissibilità del procedimento abbreviato e della decisione conclusiva eventualmente in rapporto di dipendenza con atti così inficiati. (Fattispecie relativa a imputato che avrebbe dovuto essere interrogato sin dall'inizio nella veste di indagato. La Corte ha ritenuto che la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., rende invalida la sentenza emessa ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. e, prima ancora, lo stesso atto ammissivo del rito abbreviato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)