Sez. U, Sentenza n. 22592 del 01/07/2026 (Rv. 678867-02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - Ratio legis - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p. - Contrasto con l'art. 4, par. 1, lett. c), direttiva (UE) 2016/680 come interpretato da CGUE del 4 ottobre 2024, in C-548/21 - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e non confligge con l'art. 4, par. 1, lett. c), direttiva (UE) 2016/680, come interpretato dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in C-548/21, sussistendo i requisiti indicati da tale pronuncia per la legittimità dell'impiego in sede disciplinare dei dati contenuti in un telefono cellulare, alla
luce dell'appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario e l'ampio ventaglio dei poteri istruttori spettanti al Procuratore Generale ed alla Sezione Disciplinare in ordine alla categoria degli illeciti disciplinari dei magistrati, intrinsecamente connotati di tipicità, e della specialità del procedimento disciplinare, idoneo a realizzare il bilanciamento fra l'interesse, ritenuto prevalente, al regolare e corretto esercizio della funzione e quello di tutela dei diritti del singolo magistrato, assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla conseguente necessità di rispetto del contraddittorio.
Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Costituzione art. 24, Costituzione art. 105, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Direttive del Consiglio CEE 27/04/2016 num. 680 art. 4 com. 1 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)