Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 20/10/1970 Ud. (dep. 20/02/1971) Rv. 116757 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - PERIZIA DI PARTE - ESAME CRITICO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - PERIZIA DI PARTE - ESAME CRITICO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
Il giudice del merito non puo astenersi dal valutare criticamente i rilievi dei consulenti tecnici di parte in ordine ai quali, se non ritiene di accoglierli, ha pur sempre il dovere di esporre, sia pure con una motivazione stringata e senza scendere ad una confutazione analitica, i criteri che l'hanno indotto a disattenderne le deduzioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)