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Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 20/10/1970 Ud. (dep. 20/02/1971) Rv. 116757 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - PERIZIA DI PARTE - ESAME CRITICO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116757-01

PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - PERIZIA DI PARTE - ESAME CRITICO - MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*

Il giudice del merito non puo astenersi dal valutare criticamente i rilievi dei consulenti tecnici di parte in ordine ai quali, se non ritiene di accoglierli, ha pur sempre il dovere di esporre, sia pure con una motivazione stringata e senza scendere ad una confutazione analitica, i criteri che l'hanno indotto a disattenderne le deduzioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)