Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 26/11/1984 (Rv. 437758 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE - NATURA - POSIZIONE GIURIDICA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE - NATURA - POSIZIONE GIURIDICA - CONSEGUENZE.*
Il custode di cose sequestrate ai sensi dell'art. 644 cod. proc. pen. ovvero degli artt. 65, 66, 67 cod. proc. civ., opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come ausiliare di lui, e, perciò, la sua posizione è nettamente distinta da quella, eventualmente rivestita, di dipendente subordinato di un terzo. Ne consegue che il custode assume una propria ed autonoma responsabilità ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose sequestrate, senza che possa sussistere alcuna responsabilità del datore di lavoro a termini dell'art. 2049 cod. civ.. (V 2132/77, mass n 385865).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 67, Cod. Proc. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)