Sez. 6, Sentenza n. 9266 del 26/04/1994 Ud. (dep. 26/08/1994) Rv. 199071 - 01
Sentenza penale - Interessi civili - Danni | Condanna generica al risarcimento - In favore della parte civile - Prova dell'effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità - Necessità - Esclusione - Accertamento di un fatto potenzialmente dannoso - Sufficienza - Fattispecie: autorizzazione all'esercizio di attività di deposito rifiuti in situazione contraria a quella prevista dalla legge a tutela della incolumità e sanità pubblica.
Sentenza penale - Interessi civili - Danni
Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione. (Affermando tale principio la Cassazione ha ritenuto legittima la condanna generica al risarcimento del danno in una fattispecie di abuso di ufficio per consentire un'attività di deposito di rifiuti in situazione contraria a quella prevista dalla legge a tutela della incolumità e sanità pubblica, pur non avendo i giudici di merito indicato in base a quali elementi avessero ritenuto raggiunta la prova dei pretesi danni e dell'entità degli stessi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 com. 1 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 31 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)