Sez. 1, Ordinanza n. 322 del 13/02/1973 Cc. (dep. 25/07/1973) Rv. 124660 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - FALSA ATTESTAZIONE DI VISITA DA PARTE DI MEDICO CONVENZIONATO - FALSO IN ATTO PUBBLICO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - FALSA ATTESTAZIONE DI VISITA DA PARTE DI MEDICO CONVENZIONATO - FALSO IN ATTO PUBBLICO.*
L'attestazione di visita del medico convenzionato e atto pubblico perche da atto di un fatto avvenuto alla sua presenza(richiesta di visita da parte di un assistito)e di fatti da lui direttamente compiuti(visita e prescrizione terapeutica). Da cio discende che la falsa attestazione compiuta dal medico convenzionato, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, di fatti da lui direttamente compiuti, integra il reato di falsita ideologica in Atti pubblici di cui all'art 479 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)