Sez. 3, Sentenza n. 3274 del 16/11/1971 (Rv. 354738 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DEL CONVENUTO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DEL CONVENUTO - CONDIZIONI.*
Secondo il disposto dell'art 2697 cod civ la necessita del convenuto di proporre la propria eccezione sorge quando l'attore abbia per parte sua provato la esistenza dei fatti da lui affermati. (Conf 1743'69, mass n 340770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)