Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10506 del 21/05/2015 (Rv. 635607 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Giudizio ordinario - Radicamento in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 819 ter cod. proc. civ. - Decisione del giudice d'appello in favore della devoluzione della controversia a collegio arbitrale - Impugnazione esperibile - Regolamento di competenza - Esclusione - Ricorso per cassazione - Necessità.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
In materia di arbitrato, nei giudizi ordinari radicati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 819 ter cod. proc. civ., la decisione con cui il giudice d'appello - in riforma della sentenza di prime cure - ritenga la controversia sottoposta al suo esame devoluta alla "potestas iudicandi" di un collegio arbitrale non integra una pronuncia sulla competenza ma sulla proponibilità dell'azione giudiziaria, risultando pertanto impugnabile con ricorso per cassazione e non con regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)