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Sez. L, Sentenza n. 12663 del 15/12/1997 (Rv. 510918 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Applicabilità dei criteri di cui all'art. 2070 cod. civ. - Esclusione - Criterio dell'adesione - Riferimento al collettivo collettivo ex art. 2070 cod. civ. solo per la determinazione della giusta retribuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510918-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Tuttavia occorre far riferimento alla categoria prevista dall'art. 2070 cod. civ. ove il contratto individuale o l'accordo aziendale operino un rinvio solo generico alla contrattazione collettiva senza specificare espressamente a quale contratto le parti abbiano inteso riferirsi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)