Sez. 1, Sentenza n. 3622 del 11/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201493 - 01
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - In genere | Eccezionalità dell'istituto - Ragione - Poteri del giudice - Vincoli e condizioni.
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - In genere
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è istituto del tutto eccezionale, vigendo il principio processuale che la indagine istruttoria, nel sistema accusatorio, trova la sua naturale collocazione soltanto nel dibattimento di primo grado, nel regolare contradditorio formatosi e nel rispetto delle preclusioni probatorie. Ne consegue che soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado, nelle ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del dibattimento. Per tali ragioni l'art. 603 cod.proc. pen. considera ipotesi eccezionale la rinnovazione del dibattimento e la condizione alla rigorosa ipotesi che il giudice di appello, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ritenga di non essere in grado di decidere allo stato dei fatti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)