Sez. 3, Sentenza n. 13580 del 21/07/2004 (Rv. 574757 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | "Sale and lease back" - Contratto di impresa - Causa di finanziamento - Liceità - Patto commissorio - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Il contratto di sale and lease back si configura come una operazione negoziale complessa consistente nell'alienazione, da parte di un imprenditore, di un bene strumentale - di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e non agevolmente ricollocabile sul mercato - allo scopo di acquisire una liquidità immediata e di osservare al tempo stesso l'uso del bene, con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. All'interno di tale operazione la vendita ha scopo di leasing e non di garanzia e non si pone in violazione del divieto del patto commissorio, a meno che lo scopo di garanzia non assurga a causa del contratto, qualora risulti da dati sintomatici e obiettivi che la vendita, nel quadro del rapporto volto a fornire liquidità all'impresa alienante, sia stata utilizzata per rafforzare la posizione del creditore - finanziatore, che tenti di acquisirne la differenza di valore, abusando della debolezza del debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)