Sez. 5, Sentenza n. 54 del 06/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119735 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - BOLLETTINO DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE - COSTITUISCE ATTO PUBBLICO - RICEVUTA DI VERSAMENTO - COSTITUISCE ATTO PUBBLICO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - CASISTICA DI ATTI - BOLLETTINO DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE - COSTITUISCE ATTO PUBBLICO - RICEVUTA DI VERSAMENTO - COSTITUISCE ATTO PUBBLICO.*
Il bollettino di versamento in conto corrente postale, per quanto materialmente venga predisposto da chi effettua il versamento stesso, acquista la natura di atto pubblico perche per la sua esistenza e necessaria la successiva attivita del pubblico impiegato, attraverso la quale, e in tutti i suoi elementi, compresa percio la ricevuta, diventa idoneo a fornir quella prova alla quale e destinato. Anche la ricevuta costituisce atto pubblico in quanto di fronte ai terzi ha una funzione probatoria autonoma, diretta, la cui particolare efficacia dipende dalla qualita pubblica dell'ufficio da cui proviene. Ne importa che non sia sottoscritta dal pubblico impiegato che la rilascia, dato che tale sottoscrizione non e prescritta per la sua validita.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)