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Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 28/11/1989 Ud. (dep. 23/02/1990) Rv. 183471 - 01

ARMI - IN GENERE - ARMA GIOCATTOLO - TAPPO ROSSO ALL'ESTREMITÀ DELLA CANNA - OBBLIGO PER CHIUNQUE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183471-01

ARMI - IN GENERE - ARMA GIOCATTOLO - TAPPO ROSSO ALL'ESTREMITÀ DELLA CANNA - OBBLIGO PER CHIUNQUE - CONSEGUENZE.*

L'Obbligo di occludere la estremità della canna delle armi- giocattolo con un visibile tappo rosso incombe a "chiunque" detenga o porti le armi stesse e non solo ai fabbricanti. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale deterioramento del predetto tappo non fa venire meno la responsabilità del possessore dell'arma-giocattolo, che è, comunque tenuto a sostituirlo o ripararlo. (V mass n 180190; (V mass n 180674).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)