Sez. 2, Sentenza n. 2608 del 28/11/1989 Ud. (dep. 23/02/1990) Rv. 183471 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMA GIOCATTOLO - TAPPO ROSSO ALL'ESTREMITÀ DELLA CANNA - OBBLIGO PER CHIUNQUE - CONSEGUENZE.*
ARMI - IN GENERE - ARMA GIOCATTOLO - TAPPO ROSSO ALL'ESTREMITÀ DELLA CANNA - OBBLIGO PER CHIUNQUE - CONSEGUENZE.*
L'Obbligo di occludere la estremità della canna delle armi- giocattolo con un visibile tappo rosso incombe a "chiunque" detenga o porti le armi stesse e non solo ai fabbricanti. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale deterioramento del predetto tappo non fa venire meno la responsabilità del possessore dell'arma-giocattolo, che è, comunque tenuto a sostituirlo o ripararlo. (V mass n 180190; (V mass n 180674).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)