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Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 22/06/1965 (Rv. 312505 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - FATTISPECIE - AZIONE DI RIDUZIONE DELLA DONAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312505-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - FATTISPECIE - AZIONE DI RIDUZIONE DELLA DONAZIONE.*

Successione a titolo particolare nel diritto controverso si ha non soltanto nel caso in cui sia alienato l'identico diritto che Forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione importi, per un rapporto di descrizione sostanziale, il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio. Deve pertanto ritenersi nonostante la distinzione concettuale fra Azione di riduzione, avente carattere personale ed Azione di restituzione, che l'alienazione del bene che ha formato oggettò nella disposizione soggetta a riduzione, dia luogo a una successione- nel diritto controverso nel giudizio di riduzione, tanto piu quanto, insieme alla domanda di riduzione, sia stata proposta un'Azione di restituzione. L'art.111 cod.proc.civ. nell'ipotesi di proposizione conseguente di Azione di riduzione e di Azione di restituzione deve essere quantomeno applicato a quest'ultima Azione di carattere reale, e l'acquirente dal donatario e tenuto alla restituzione del bene acquistato non gia in forza del principio di diritto sostanziale che limita la validita delle alienazioni di beni ereditari soggetti a riduzione, bensi in applicazione del medesimo art 111 cod proc civ, che lo pone nella stessa posizione processuale dello alienante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)