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Sez. 6, Sentenza n. 1434 del 01/04/1996 Cc. (dep. 04/06/1996) Rv. 205656 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Difetto di motivazione - Rilevabilità - Limiti - Prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali - Esclusione - Nuova valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari - Esclusione - Rilevabilità del difetto di motivazione sotto il profilo della violazione di legge (art. 606 comma primo lett. c - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205656-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere

In sede di ricorso per cassazione sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso nei procedimenti "de libertate", ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Il vizio di motivazione peraltro è rilevabile esclusivamente ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e) e non anche ai sensi della precedente lettera c).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)