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Sez. 3, Sentenza n. 16237 del 03/08/2005 (Rv. 584666 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Illecito extracontrattuale - Danno da lucro cessante - Attribuzione degli interessi - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584666-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata con riferimento ai valori monetari esistenti alla data della liquidazione, non occorre tener conto della svalutazione verificatasi a partire dal giorno dell'insorgere del danno, essendo dovuto al danneggiato soltanto il risarcimento del mancato guadagno (o lucro cessante) provocato dal ritardo nella liquidazione. Tale risarcimento può avvenire attraverso la liquidazione di interessi ad un tasso stabilito dal giudice del merito valutando tutte le circostanze del caso, ma gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma rivalutata, perché la somma dovuta - il cui mancato godimento va risarcito - va aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo occorso tra la data del sinistro e quella della liquidazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'anno 2000, dopo aver liquidato il danno all'attualità, aveva riportato la somma all'anno del sinistro mediante dati Istat, aveva sommato i due importi e aveva infine applicato alla semisomma di essi l'interesse del 5 per cento annuo dalla data del sinistro)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)