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Sez. 3 - , Sentenza n. 22905 del 10/11/2016 (Rv. 642970 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo - Morosità del conduttore - Sanatoria ex art. 55 della l. n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642970-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ

Nel regime delle locazioni urbane fissato dalla l. n. 392 del 1978, la disciplina di cui all'art. 55, relativa alla concessione di un termine per il pagamento dei canoni scaduti e per la sanatoria del relativo inadempimento, non opera in tema di contratti aventi ad oggetto immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, poiché il legislatore non si è limitato a prevedere che il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto possa evitare tal effetto pagando, nell'ultimo termine consentitogli, tutto quanto da lui dovuto per canoni oneri ed accessori, ma ha limitato la portata della previsione al solo ambito delle ipotesi di morosità prese in considerazione dall'art. 5 della stessa legge, concernente le locazioni ad uso abitativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)