Sez. 1, Sentenza n. 250 del 17/01/1997 Cc. (dep. 05/03/1997) Rv. 206950 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte del ricorrente, autenticata da difensore non iscritto all'albo speciale - Presentazione dell'atto in cancelleria da parte dello stesso difensore - Causa di inammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - CASI
Non è configurabile alcuna causa di inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal ricorrente e materialmente presentato, su incarico anche orale del ricorrente medesimo, dal difensore di costui, non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., nella cancelleria del giudice "a quo", nulla rilevando in contrario che la sottoscrizione dell'atto di ricorso sia anche stata, superfluamente, autenticata dal detto difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)