Sez. 4, Sentenza n. 4618 del 27/11/1975 Ud. (dep. 10/04/1976) Rv. 133227 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DI PROCEDIMENTO - FINALITA - AMMISSIBILITA DI EQUIPOLLENTI - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - AVVISO DI PROCEDIMENTO - FINALITA - AMMISSIBILITA DI EQUIPOLLENTI - FATTISPECIE.*
L'istituto dell'avviso di procedimento, disciplinato dall'art 304 cod proc pen, ha lo scopo di fornire all'inquisito una sommaria e sollecita conoscenza del processo per consentirgli la preparazione della difesa sin dalla prima attivita istruttoria o preistruttoria. In considerazione appunto di tale finalita dello istituto, in talune situazioni processuali, l'avviso di procedimento puo essere sostituito da Atti equipollenti, che rendano all'evidenza superfluo ogni ulteriore adempimento al riguardo. (nella specie si e ritenuto superfluo l'avviso di procedimento, poiche l'interessato aveva gia provveduto a nominarsi un difensore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)