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Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 09/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158518 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - SOSTITUZIONE - IMPEDIMENTO - DESIGNAZIONE DI UN SOSTITUTO - LEGITTIMITÀ - POTERI DEL SOSTITUTO.*
Stato
decisa il 1983-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158518-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - SOSTITUZIONE - IMPEDIMENTO - DESIGNAZIONE DI UN SOSTITUTO - LEGITTIMITÀ - POTERI DEL SOSTITUTO.*

Per l'art. 127 cod. proc. pen. il difensore nominato dalla parte, se legittimamente impedito, può designare un proprio sostituto, il quale è autorizzato ad agire nel dibattimento. Agire significa compiere ogni atto che si renda necessario: egli, quindi, può presentare le conclusioni e la nota spese, firmandole. (Conf mass n 142616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)