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Sez. L, Sentenza n. 8373 del 02/09/1997 (Rv. 507452 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Contenuto - Specificazione di motivi appena accennati nel ricorso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507452-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE

Le memorie previste dall'art. 378 cod. proc. civ. non solo non possono esporre nuovi motivi ma neppure specificare quelli che in maniera vaga e indeterminata siano stati appena accennati nel ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)