Sez. L, Sentenza n. 8373 del 02/09/1997 (Rv. 507452 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Contenuto - Specificazione di motivi appena accennati nel ricorso - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Le memorie previste dall'art. 378 cod. proc. civ. non solo non possono esporre nuovi motivi ma neppure specificare quelli che in maniera vaga e indeterminata siano stati appena accennati nel ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)